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Con il decreto 231/2007 la mera identificazione del titolare lascia il posto alla cosiddetta «adeguata verifica». Quindi, anche per la cessione di carte di credito entrano in vigore nuove regole.
All'atto del loro rilascio si deve procedere (secondo quanto prevede l'articolo 18) all'adeguata verifica del titolare. Si tratta di far compilare una scheda che contiene, oltre ai dati identificativi del cliente, quelli del titolare effettivo (nel caso di carte aziendali, in verità assai spesso utilizzate per fenomeni di riciclaggio). Inoltre, occorre dichiarare, al pari di altre operazioni bancarie e finanziarie (oltre che professionali), lo scopo e la natura dell'operazione.
Quando si fa una movimentazione, sulla base dell'approccio «basato sul rischio», si dovrà comporre una profilatura di rischio della clientela che utilizza carte (e che è già stata ovviamente, identificata), per rilevare più facilmente possibili anomalie da sottoporre a segnalazione alla Uif (l'Unità di informazione finanziaria che ha sostituito dal 1° gennaio scorso l'ufficio italiano cambi).
In questa profilatura dovranno confluire anche i dati sulla provvista utilizzata attraverso carte.
È evidente che un "classamento" dei possessori di carte di credito come categoria a se stante aiuterà non poco nell'individuazione di scostamenti utili, nell'ottica della terza direttiva, alla segnalazione di sospetti utilizzi per operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Infatti, i terroristi e gli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso utilizzano ormai più il denaro "di plastica" che quello cartaceo. Inoltre, sin dal 1991 (con la prima legge contro il riciclaggio), si è introdotto il reato di «falsificazione e utilizzo fraudolento di carte di credito e di debito», oggi previsto dall'articolo 55, comma 9, del decreto 231, punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Gli obblighi "semplificati"
Se il cliente si rifiuta di compilare il form per l'adeguata verifica, ovvero di fornire le informazioni propedeutiche, è vietato accendere con lui il rapporto (nella specie, concedergli la carta di credito). È il nuovo, pesante, dovere di "astensione" previsto dal decreto del 2007, in vigore dal 29 dicembre 2007.
L'adeguata verifica del cliente che richiede carte di credito può essere evitata (su scelta aziendale degli intermediari), a norma dell'articolo 25 del decreto, in una serie di casi, tra cui figurano la concessione di carte prepagate, non ricaricabili, con importo massimo memorizzato di non più di 150 euro.
Per quelle ricaricabili, invece, si deve trattare di importi massimi memorizzabili non superiori a 2.500 euro in un anno civile.
Negli altri casi, le formalità di adeguata verifica dovranno essere comunque effettuate.
Per i bancomat l'adeguata verifica viene "assorbita" da quella effettuata all'atto dell'accensione del rapporto base - il conto corrente - e ne segue le sorti. In fase di monitoraggio di quest'ultimo potranno infatti contare le movimentazioni attraverso la carta di debito.
Si considerano invece assolti gli obblighi di adeguata verifica quando si effettuano "operazioni" con carte di credito; ciò a motivo del fatto che il titolare è stato già identificato, per cui è a lui che devono essere imputate tali operazioni. La deroga è alla regola dell'identificazione fisica del cliente, che - quando possibile - va comunque fatta; in questo caso, essa sarebbe impossibile oltre che assai costosa e anticommerciale.
Credito al consumo
Particolare considerazione merita il caso delle carte cosiddette "revolving".
Si tratta di quelle che accedono a rapporti di credito al consumo; attraverso la carta, in questo caso, si utilizza un credito con rimborso del medesimo a rate. La disponibilità iniziale, pertanto, si rinnova ad ogni ripristino (da qui il nome "revolving"). Il rimborso non è mensile, come quello a fronte delle carte ordinarie, bensì stabilito a determinate scadenze concordate con il soggetto emittente.
Usufruisce di tale strumento quella fetta di consumatori che ha bisogno di finanziare operazioni a breve e il cui rimborso, non disponendo di liquidità sufficiente, non può che avvenire a rate.
Secondo dati Assofin, nel 2007, in Italia, a fronte di 60 miliardi di credito al consumo erogato, poco più del 15% è stato utilizzato attraverso queste carte.
Per questi strumenti, comunque, scattano misure di attenzione particolari, in quanto proprio il meccanismo del revolving, che consente continui ripristini di disponibilità (che ben possono essere ricostituite attraverso versamenti in contanti, o comunque con operazioni che hanno alla base somme di denaro rivenienti da illeciti), si presta più di altri al riciclaggio.
Non si dimentichi che per i riciclatori i costi relativi alle operazioni (commissioni, spese varie, interessi passivi, eventuali perdite eccetera) non costituiscono un problema, dato che l'importante è "lavare" il denaro sporco, che è venuto nelle loro disponibilità in via assolutamente gratuita.
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